Azione Universitaria dice NO a questa proposta di Riforma dell’Avvocatura da parte del CNF

Marzo 5, 2009

 

 

manifesto-avvocatura

Ma come dobbiamo fare con la Casta delle Corporazioni?
Prendiamo il Consiglio Nazionale Forense: questi signori nelle ultime ore hanno pensato bene di darci segnali della loro esistenza redigendo una proposta di riforma dell’avvocatura che ha il particolare “pregio” di accanirsi contro i più deboli: i praticanti avvocati. Chi ieri non ha mosso un dito per impedire che le solite logiche familistiche condizionassero l’accesso alla professione, oggi pontifica e redige una proposta di riforma che offende chi non ha “santi in paradiso” (e pensa di potercela fare solo con le proprie forze) e che ignora le oggettive difficoltà che incontra attualmente il laureato in giurisprudenza che si avvia alla pratica forense.
La proposta pensata dal CNF è solo un maldestro tentativo di arrocco della Casta su se stessa; è antistorica, vetusta e nega ogni principio basilare di esaltazione del merito, della liberalizzazione dell’avvocatura, di sublimazione del sacrosanto principio della selezione naturale che dovrebbe ispirare il mondo della libera professione.
Questo “capolavoro” è una surrettizia riforma che ha il solo scopo di difendere gli interessi corporativi della lobby forense fatta di ordini professionali, associazioni forensi e altri baracconi simili, e infatti prevede:

- L’INTRODUZIONE DI UN TEST DI PRESELEZIONE PER L’INIZIO DELLA PRATICA;
- L’ABOLIZIONE ACCORDATA AL PRATICANTE CHE DOPO UN ANNO DI PRATICA ABBIA SUPERATO IL CONSEQUENZIALE ESAME DI ABILITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PATROCINARE IN MODO INDIPENDENTE E AUTONOMO;
- L’OBBLIGO DI FREQUENZA, CONTEMPORANEO ALLA PRATICA IN UNO STUDIO LEGALE, DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DIRETTA DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI;
- L’INTRODUZIONE DI UN TEST DI PRESELEZIONE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO E DEI LIMITI ANAGRAFICI PER SOSTENERE L’ESAME.

Chi si cimenta in una riforma come questa vuole imbrigliare l’accesso alla professione per le nuove generazioni nei lacci e laccioli del suo potere interdittivo che, sulla nostra pelle, vuol dare cenni di esistenza e di presenza.

N O I N O N C I S T I A M O

Ecco gli articoli della proposta di riforma che ci toccano in particolar modo:

- TIROCINIO PROFESSIONALE

1) Introduzione di un test di preselezione per l’iscrizione al registro dei praticanti.
Art. 41 punto 2 : “Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini Distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.”

2) Incompatibilità assoluta dello svolgimento del tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato.
Art. 41 punto 5: “Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa.”

3) Introduzione di un numero massimo di praticanti per studio.
Art. 41 punto 8 : “L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso…pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.”

4) Abolizione Patrocinio Autonomo per coloro i quali abbiano superato il primo anno di pratica.
Art. 41 punto 10 : “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale…”

5) Obbligo di svolgere la pratica e di frequentare la scuola di specializzazione contemporaneamente, in quanto entrambe parti necessarie del tirocinio.
Art. 42 punto 1 : “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi”.

- ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

1) Introduzione di un test di preselezione per l’accesso all’esame di stato.
Art. 43 punto 1 : “Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.”

2) Introduzione limite anagrafico.
Art. 44 punto 1 : “L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può esser sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica”.

Azione Universitaria si batterà in tutte le sedi affinché questa schifezza non diventi legge e per questo ha già ottenuto un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e un incontro col Ministro Alfano per esprimere il suo dissenso verso una proposta aberrante, che vanifica i sacrifici sostenuti per il conseguimento della laurea e accorda alla Casta il diritto di veto “preselettivo” per il raggiungimento della meta finale.

Firma anche tu la nostra petizione.
Dai più forza ai Diritti della nostra generazione.

NUCLEO BERTO RICCI
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
aulexbari.wordpress.com (blog) au.giurisprudenza@libero.it (email) 080.5717105